Titolo I: Costituzione, denominazione, marchio, colori sociali, sede e durata.
Art. 1) Sotto la denominazione “Comitato Sagra Pie’ Fritta” sorta nel 1957 è costituita formalmente un’associazione retta dal presente statuto.
Art. 2) L’Associazione ha come segno marchio il distintivo come sopra riportato che consiste in un disegno rappresentante
una mano che regge una padella mentre fa saltare una “pie’ fritta” di colore giallo raffigurata con occhi e bocca e sovrastante
la scritta di colore azzurro-blu sfumato “Lunedì di Pasqua”. Tale disegno è posto all’interno di un cerchio dallo sfondo azzurro tenue bordato di nero.
Lungo il perimetro interno di tale cerchio sono poste le seguenti scritte di colore azzurro-blu sfumato:
nella parte superiore “sagra Pié Fritta”, nella parte inferiore “FONTANELICE”.
I colori sociali sono il bianco e l’azzurro, colori con i quali viene addobbato il paese il giorno della sagra.
Art. 3) L’Associazione ha sede in Fontanelice.
Art. 4) La durata dell’Associazione è illimitata.
Titolo II: Finalità e Scopi.
Art. 5) L’Associazione non persegue fini di lucro, neppure indiretto, ed ha per scopo la promozione e l’organizzazione
della “Sagra della Pie’ Fritta” che si terrà ogni anno il “Lunedì di Pasqua” o, in caso di maltempo, la domenica successiva.
– L’associazione intende inoltre salvaguardare, promuovere, favorire e sviluppare iniziative destinate a far conoscere
i valori storici, culturali, folcloristici e turistici di Fontanelice e della Valle del Santerno.
– Per lo svolgimento della propria attività , l’Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite, dei propri associati e di ogni altro strumento utile al raggiungimento dei propri scopi e,
in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali e territoriali preposti.
– L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei propri scopi.
Essa potrà associarsi ad altre organizzazioni aventi finalità affini o analoghe e potrà ,
tramite la sua rappresentanza, partecipare ad altre manifestazioni popolari.
Art. 6) L’Associazione è apolitica e aconfessionale.
Titolo III: Patrimonio – Risorse Economiche – Bilancio.
Art. 7) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
♦ Attrezzature ed accessori vari, necessari per l’allestimento della sagre;
♦ Avanzi di gestione e ogni altra somma, liberalità o provento, versati in apposito c/c bancario.
Art. 8) Le risorse economiche sono costituite da:
♦ entrate ottenute in occasione della Sagra della Pie’ Fritta o da altre eventuali manifestazioni;
♦ Contributi volontari e donazioni;
♦ Contributi da Enti Pubblici e privati cittadini;
♦ Eventuali quote associative;
Art. 9) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
Art. 10) Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui all’art. 5 o a iniziative ed esigenze cittadina.
Titolo IV: Associati e disciplina del rapporto associativo.
Art. 11) Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi,
i progetti e le finalità e si impegnano al raggiungimento degli stessi. Non possono aderire altre Associazioni o Enti.
Art. 12) L’iscrizione può avvenire dietro richiesta scritta o nel corso dell’Assemblea di chiusura dell’esercizio ed ha durata annuale.
Il nome dell’associato viene trascritto in apposito registro. L’associazione può predeterminare una quota associativa.
Gli associati godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri.
Art. 13) Ciascun associato è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto,
gli eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Le prestazioni e le attività libere e volontarie degli associati sono rese a titolo gratuito.
Titolo V: Organi Sociali.
Art. 14) Gli organi e le cariche dell’Associazione sono:
♦ L’Assemblea dei soci
♦ Il Comitato Direttivo
♦ Il Presidente
♦ Il Presidente Onorario
Inoltre, se e qualora l’Assemblea dei Soci ne ravvisi l’opportunità della costituzione e nomina,
in relazione alle dimensioni ed agli impegni dell’Associazione,
♦ Il Collegio dei Revisori
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Titolo VI: L’Assemblea.
Art. 15) L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
E’ Convocata dal Comitato Direttivo almeno due volte l’anno:
a. entro il 28 febbraio per la chiusura dell’esercizio sociale, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario,
per suggerimenti inerenti l’organizzazione della sagra successiva, per la nomina del Comitato Direttivo e del suo Presidente,
per deliberare sulle eventuali modifiche statutarie o su quanto altro a lei demandato dalla legge o dallo Statuto;
b. 90 giorni dopo la sagra per la presentazione della relazione esplicativa sul risultato dell’evento.
Art. 16) L’Assemblea viene convocata dal Comitato Direttivo mediante avviso affisso presso la sede sociale,
nella bacheca comunale e presso i pubblici servizi del Comune di Fontanelice, almeno 5 giorni prima della convocazione.
Art. 17) L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con l’intervento della maggioranza dei soci,
e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Le delibere dell’Assemblea sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei Soci presenti.
Art. 18) Il metodo di votazione è per alzata di mano. Su richiesta di un associato il metodo di votazione
potrà svolgersi per appello nominale o a scrutinio segreto, se così deciderà la maggioranza dei presenti.
Art. 19) Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Titolo VII: Comitato Direttivo.
Art. 20) Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri,
eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Art. 21) Il Comitato Direttivo al proprio interno elegge: il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.
Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo,
il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati;
i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea,
la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Art. 22) Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione,
ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo
e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le eventuali quote associative e stabilisce le modalitÃ
ed iniziative da svolgere per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Art. 23) Il Comitato Direttivo delibera validamente solo con la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a semplice maggioranza e in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, in sua assenza,
quello del Vice Presidente. E’ convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante affissione presso la sede sociale,
nella bacheca comunale. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione telefonica
almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Titolo VIII: Presidente.
Art. 24) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza
dell’Ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Titolo IX: Presidente Onorario.
Art. 25) Il Comitato Direttivo potrà eleggere un Presidente Onorario scelto al di fuori del comitato stesso
fra le persone benemerite per il loro continuo e fattivo apporto alla buona riuscita della sagra.
Titolo X: Scioglimento.
Art. 26) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli Associati
che ne fisserà le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo
ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità ,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/96 e salvo diversa disposizione
imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.
Titolo XI: norma di rinvio
Art. 27) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del C.C. e alle Leggi in materia.
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